Antiriciclaggio: trasferimento di contante ultra soglia e frazionamento

Pubblicato: 15/12/2021
Antiriciclaggio: trasferimento di contante ultra soglia e frazionamento

L’art. 49 del D.lgs.231/07 (Decreto) vieta il trasferimento di contante e titoli al portatore effettuato tra soggetti diversi - siano esse persone fisiche o giuridiche - quando il valore oggetto di trasferimento è, complessivamente, pari o superiore a 2.000 euro (dal 1° gennaio 2022 la soglia sarà pari o superiore a 1.000 euro).

Il trasferimento, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica ed Istituti di pagamento.

Per “soggetti diversi” il legislatore si riferisce ad entità giuridiche distinte. Di conseguenza sono vietati i trasferimenti ultra soglia che intercorrono tra soggetti privati, tra due società, tra società e socio, tra controllata e controllante, tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore o tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono. In caso di violazione sono coinvolti entrambi i soggetti.

L’avverbio “complessivamente” va riferito all’intero valore da trasferire in un’unica soluzione, anche mediante il cumulo di diversi mezzi di pagamento anonimi (p.e. contante e titoli al portatore).

Lo stesso Decreto definisce l’operazione frazionata come un’operazione unitaria sotto il profilo economico posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Per espressa clausola di riserva contenuta nello stesso articolo, resta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di valutare caso per caso se l’importo unitario dell’operazione è stato artificiosamente frazionato con lo scopo di eludere la normativa antiriciclaggio.

Tuttavia, vi sono alcune ipotesi in cui il frazionamento non presenta caratteri elusivi: quando è previsto da una prassi commerciale o quando è conseguente ad un preventivo accordo tra le parti.

In sintesi, dalla lettura interpretativa delle norme contenute nel Decreto e dalle risposte fornite dal MEF il 3.10.2017, si può concludere che non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di condotte elusive.

Dott. Pasquale MAZZITELLI



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