L’utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali

Pubblicato: 15/05/2022

Antiriciclaggio per professionisti e imprese

L’utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali

L’art. 36, comma 6, del D.lgs. 231/07, inserito nel Titolo II, Capo II (obblighi di registrazione) dispone che i dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

In materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo i professionisti giuridico-contabili sono sottoposti ai controlli della Guardia di Finanza che, per lo sviluppo delle attività di prevenzione, si avvale dei poteri di polizia valutaria ed economico-finaziaria. I dati e le informazioni possono essere acquisiti sia durante l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, sia durante le ispezioni o i controlli antiriciclaggio.

Nel primo caso l’utilizzabilità ai fini fiscali avviene solo in via indiretta e mediata, nel rispetto dell’art. 45 del D.lgs. 231/07 (tutela della riservatezza del segnalante). Ciò significa che eventuali anomalie o possibili violazioni che dovessero emergere nel corso dell’approfondimento delle SOS saranno relazionati in un appunto informativo che verrà trasmesso al reparto competente per territorio il quale procederà in via autonoma all’acquisizione dei dati e degli elementi per il recupero a tassazione.

Per quanto riguarda invece l’attività ispettiva o di controllo antiriciclaggio i dati e le informazioni ottenuti e conservati per l’espletamento degli obblighi di adeguata verifica possono essere utilizzati per procedere a contestazione immediata, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per l’utilizzabilità immediata ai fini fiscali si fa riferimento ai dati registrati nell’Archivio Informatizzato o nel registro della clientela relativi:

  • ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale: data di instaurazione, dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;
  • allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  • alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro: data, causale, importo, mezzi di pagamento, tipologia dell’operazione, dati identificativi del soggetto che la effettua e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Pertanto, la documentazione afferente ai rapporti bancari o finanziari, acquisita durante l’attività antiriciclaggio non può essere utilizzata direttamente nel procedimento tributario ma occorrerà nuovamente acquisirla secondo le disposizioni dell’art. 51, comma 2, n.7 del DPR 633/72 e dell’art. 32, comma 1, n.7 del DPR 600/73.

Relativamente ai settori impositivi, per i quali è consentito l’utilizzo immediato dei dati antiriciclaggio, il D.lgs. 231/2007 non impone particolari restrizioni. Tuttavia, l’acquisizione degli elementi e la loro successiva trasposizione nel procedimento tributario deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale e delle norme contenute nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). 

Dott. Pasquale MAZZITELLI



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